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Da almeno tre decenni le associazioni di categoria, ed i vari governi stanno cercando di definire la figura del restauratore-manutentore-conservatore di opere d'arte.
Numerose proposte di legge si sono succedute, senza però completare il loro iter
parlamentare.
L'inizio del secolo vede l'ennesimo tentativo, il Decreto Ministeriale n. 294, del 3 agosto
2000, reperibile qui.
Alcune considerazioni:
--> Viene riconosciuto come percorso formativo soltanto il passaggio attraverso i tre
istituti di alta formazione (Istituto Centrale del Restauro, Istituto delle Patologie
del Libro, Opificio delle Pietre Dure), senza considerare l'importanza
dell'esperienza attraverso i laboratori artigiani nel percorso formativo;
--> Al nord operano moltissimi restauratori formatisi presso corsi temporanei e non
ripetuti, spesso di 800-1200 ore annuali per due-tre anni, finanziati dalla comunitá
europea nell'ambito di progetti di qualificazione/formazione professionali: non
vengono prese in considerazione;
-->Fino al giorno precedente, la certificazione lavori da parte delle soprintendenze
non erano vincolanti per la partecipazione a gare di appalto per l'assegnazione di
interventi da parte di pubbliche amministrazioni, per cui poteva succedere che
non fossero richieste prima del 2001, e succedeva che Comuni, Enti vari,
proprietari di opere d'arte tutelate non comunicassero alle Soprintendenze
preposte alla tutela, l'intervento di restauro.
La fase di transizione ed il riconoscimento di chi é giá operativo, vengono demandate ad ulteriori interventi legislativi, l'art. 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio,
ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, Decreto Legislativo n. 41 del 22 gennaio 2004, non fa che confermare la non chiarezza del 294.
Nel 2009 esce il Bando di selezione pubblica per il conseguimento delle qualifiche professionali di "restauratore di beni culturali" e di "collaboratore restauratore di beni culturali", la cui attuazione é stata sospesa in attesa "che si realizzi l'iter parlamentare necessario alla revisione dell’art. 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio".
Da notare che non si prevede l'autocertificazione dei restauratori. In una situazione
estremamente confusa, come quella degli ultimi anni, é capitato spessissimo che
lavori di restauro fossero accorpati ad opere di edilizia, ed assegnati come gare
per interventi edili. In tutti questi casi la certificazione lavori viene rilasciata
all'impresa aggiudicataria dei lavori, quindi le imprese edili si trovano ad avere
certificazioni che non sono disponibili per i restauratori che hanno compiuto
l'intervento.
In questo caso, ammettere come forma documentale l'autocertificazione unita a contratti di subappalto e fatture, consentirebbe ai restauratori di dimostrare di essere stati gli esecutori materiali dei lavori.
Con lo stallo derivato dalla sospensione, si sta delineando una drammatica situazione di
crisi che affligge questo importante comparto della nostra economia ed il rischio enorme
per la tutela e la relativa valorizzazione del nostro patrimonio storico-artistico, della
nostra più importante ereditá.
I flussi degli affidamenti sono in costante calo, come sono in calo le risorse destinate a queste attivitá da parte del Ministero dei Beni Culturali.
Lo stesso Mibac afferma chiaramente, in una sua ricerca, che l'industria culturale italiana, di
cui fa parte anche e pienamente il mondo del restauro, produce oltre il 9% del PIL del
nostro paese ed alla tutela e valorizzazione del nostro patrimonio viene destinato dallo
Stato soltanto lo 0,09% del PIL, ovvero un centesimo di ciò che il mondo della cultura
produce in Italia.
Gli affidamenti sono poi rallentati anche a causa di una forte confusione causata dalla
Disciplina di qualificazione del settore che é bloccata, in attesa della modifica
dell'art. 182, da una Risoluzione congiunta delle Commissioni Cultura e Ambiente di
Camera e Senato. Risoluzione voluta con forza da CNA che si batte costantemente per un
necessario riequilibrio della normativa che regola la disciplina.
Non é infatti pensabile caricare sulle spalle dei restauratori, a causa di inefficienze
legislativo-burocratiche, 9 anni di inattivitá legislativa regolamentata da una disciplina
transitoria che, dopo tutto questo senso, ha perso di contenuto ed ha causato un forte
squilibrio ed una certa discriminazione tra soggetti aventi pari dignitá e che hanno svolto
e continuano, ove possibile, a svolgere un'importante attivitá.
Il Ministero dei Beni Culturali ha di recente presentato al Consiglio dei Ministri un
disegno di legge di modifica dell'art. 182 del codice dei beni culturali che regolamenta
appunto la fase transitoria ed ha successivamente chiesto un parere alla Conferenza
Stato Regioni. Tali modifiche, per i restauratori aderenti a CNA, non sono affatto
risolutive delle problematiche presentate dalla disciplina e non pongono attenzione alla
questione più importante rilevata dalla categoria, ovvero la disparitá di trattamento tra
persone che hanno svolto identica esperienza professionale seppur in anni diversi.
La nostra posizione di restauratori associati nella CNA é stata più volte presentata a tutte
le istituzioni competenti e prevede una proposta di modifica che si articola
principalmente su tre punti chiave:
--> 1. data la enorme consistenza del periodo transitorio (oltre 9 anni) non é pensabile
scaricare le colpe di inefficienze legislativo-attuative sui restauratori, per cui il
riconoscimento ope-legis della qualifica dei restauratori stabilito dal comma 1
dell'art. 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, é previsto anche per
coloro i quali abbiano conseguito titoli e/o riescano a dimostrare gli otto anni
necessari di esperienza, anche per mezzo di lavori svolti alla data di indizione
delle sessioni d'esame per le prove di idoneitá di cui al successivo punto 2.
--> 2. La prova d'idoneitá, con valore di esame di stato abilitante, stabilita dal comma
1-bis dell'articolo 182 del codice dei beni culturali, e regolata dal Decreto
Ministeriale 30 aprile 2009 n. 53, deve essere resa sin da subito ripetibile e con
cadenza programmata sino alla definitiva entrata a regime del nuovo sistema di
abilitazione professionale di livello universitario, previsto dall'art. 29 del Codice
dei Beni Culturali e disciplinato dal Decreto Ministeriale 26 maggio 2009 n. 86, al
fine di consentire a quanti maturino annualmente i requisiti richiesti di accedere
alla prova. Inoltre si ritiene che la prova debba articolarsi nella progettazione e
nella esecuzione di interventi di restauro su manufatti suddivisi in ambiti
omogenei secondo modalitá atte ad accertare le competenze tecniche e
professionali dei candidati.
I contenuti e le modalitá della prova dovrebbero
essere meglio specificati e stabiliti da una apposita commissione di cui facciano
parte le associazioni datoriali e sindacali dei restauratori.
--> 3. Si ritiene necessario prevedere, di concerto tra il Ministero dei Beni Culturali ed
Ambientali, il Ministero dell'Istruzione Universitá e Ricerca, la Conferenza Stato-
Regioni e le principali associazioni datoriali e sindacali dei restauratori, un
sistema di crediti formativi che regolamenti l'accesso alla nuova qualifica di
restauratore e di collaboratore restauratore, di cui al Decreto Ministeriale 26
maggio 2009 n. 86, in conformitá a quanto previsto dall'art. 29 del Codice dei
Beni Culturali dando la giusta importanza a percorsi alternativi ed altamente
professionalizzanti.
I titoli rilasciati dai Centri di alta formazione, le lauree
universitarie in restauro e i diplomi di 2° livello in restauro delle Accademie, i
corsi di formazione delle scuole di restauro e l'esperienza maturata all'interno di
imprese operanti nel settore del restauro, soprattutto di natura artigiana, oltre
all'esperienza diretta di lavoro, hanno necessitá di essere regolamentate e
messe a sistema al fine di consentire differenti possibili percorsi di accesso e
qualificazione a tutta la categoria.